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Covid-19: spostamenti e ingresso nel territorio nazionale dall’estero e sorveglianza sanitaria


La gestione delle gare alla luce delle nuove direttive europee

E’ stato pubblicato in G.U. n. 253/2020 il DPCM  del 13 settembre 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, in vigore dal 14 settembre 2020.

In materia di spostamenti da e per l’estero, obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero e sorveglianza  sanitaria  e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero, il nuovo DPCM ha disposto che sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori  di  cui all’elenco  E  dell’allegato  20 al presente decreto,  l’ingresso  e  il   transito   nel territorio nazionale alle persone che avranno transitato o  soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E  nei  quattordici giorni  antecedenti,  nonché  gli  spostamenti  verso  gli  Stati  e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20, salvo  che  ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la  dichiarazione di cui all’art. 5, comma 1 del presente decreto:

a) esigenze lavorative;

b) assoluta urgenza;

c) esigenze di salute;

d) esigenze di studio;

e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

f) ingresso nel territorio nazionale da  parte  di  cittadini  di Stati membri dell’Unione europea,  di  Stati  parte  dell’accordo  di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e  Irlanda  del  nord,  di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica  di  San  Marino,dello Stato della Città del Vaticano;

g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle persone fisiche di cui alla lettera f), relativa  al  diritto  dei  cittadini dell’Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri;

h) ingresso nel territorio nazionale da  parte  di  cittadini  di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche’ di cittadini di  Stati  terzi  che  derivano  il  diritto  di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;

i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli  articoli 2 e 3  della  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini dell’Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica  il regolamento (CEE) n.  1612/68.

Sono vietati l’ingresso e il transito nel  territorio  nazionale alle persone  che  avranno  transitato  o  soggiornato  negli  Stati  e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi:

a) le persone con residenza anagrafica in Italia da data anteriore  a  quella  indicata nell’elenco F dell’allegato 20 al presente decreto con obbligo di presentare  al  vettore all’atto dell’imbarco e a  chiunque  sia  deputato  ad  effettuare  i controlli  un’attestazione  di  essersi  sottoposti,  nelle  72   ore antecedenti  all’ingresso  nel  territorio  nazionale,  a   un   test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e  risultato negativo;

b) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;

c) funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione  europea o di organizzazioni  internazionali,  agenti  diplomatici,  personale amministrativo e tecnico delle missioni  diplomatiche,  funzionari  e impiegati consolari, personale militare e  delle  forze  di  polizia,italiane e straniere, e dei vigili del  fuoco,  nell’esercizio  delle loro funzioni.

Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in  Italia stabiliti, chiunque farà ingresso per qualsiasi  durata  nel territorio nazionale da Stati o territori esteri sarà tenuto a  consegnare  al  vettore all’atto  dell’imbarco  e  a  chiunque  sia  deputato  a  effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47  del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante  l’indicazione  in  modo  chiaro  e  dettagliato,   tale   da consentire le verifiche, di:

a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia;

b) motivi dello spostamento conformemente all’art. 4, nel caso di ingresso da  Stati  e  territori  di  cui  agli  elenchi  E   ed   F dell’allegato 20 al presente decreto;

c) nel caso di  soggiorno  o  transito  nei  quattordici  giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o più Stati e  territori  di cui agli elenchi D, E e F dell’allegato 20 al presente decreto:

      1) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in  Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria  e  isolamento fiduciario;

      2)  mezzo  di  trasporto  privato  che  sarà utilizzato  per raggiungere il luogo esclusivamente  in caso di  ingresso  in  Italia  mediante  trasporto  aereo  di  linea, ulteriore mezzo aereo di linea  di  cui  si  prevede  l’utilizzo  per raggiungere  la  località  di  destinazione  finale  e   il   codice identificativo del titolo di viaggio;

      3) recapito telefonico anche  mobile  presso  cui  ricevere  le comunicazioni durante l’intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e isolamento fiduciario;

      4) eventuale sussistenza di  una  o  più  circostanze. Nei casi espressamente previsti in  cui  ciò sia  prescritto  dall’autorità  sanitaria nell’ambito  dei  protocolli  di  sicurezza  previsti  dal   presente decreto, sarà  fatto  obbligo  di  presentare  al   vettore   all’atto dell’imbarco e a chiunque sia  deputato  ad  effettuare  i  controlli un’attestazione di  essersi  sottoposti,  nelle  72  ore  antecedenti all’ingresso nel  territorio  nazionale,  ad  un  test  molecolare  o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.


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