E’ stato pubblicato in G.U. n. 253/2020 il DPCM del 13 settembre 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, in vigore dal 14 settembre 2020.
In materia di spostamenti da e per l’estero, obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero e sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero, il nuovo DPCM ha disposto che sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20 al presente decreto, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che avranno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all’art. 5, comma 1 del presente decreto:
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino,dello Stato della Città del Vaticano;
g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche’ di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68.
Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che avranno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi:
a) le persone con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell’elenco F dell’allegato 20 al presente decreto con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
c) funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia,italiane e straniere, e dei vigili del fuoco, nell’esercizio delle loro funzioni.
Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti, chiunque farà ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri sarà tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche, di:
a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia;
b) motivi dello spostamento conformemente all’art. 4, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E ed F dell’allegato 20 al presente decreto;
c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi D, E e F dell’allegato 20 al presente decreto:
1) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
2) mezzo di trasporto privato che sarà utilizzato per raggiungere il luogo esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l’utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
4) eventuale sussistenza di una o più circostanze. Nei casi espressamente previsti in cui ciò sia prescritto dall’autorità sanitaria nell’ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto, sarà fatto obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.