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Covid-19: spostamenti e ingresso nel territorio nazionale dall’estero e sorveglianza sanitaria


La gestione delle gare alla luce delle nuove direttive europee

Nel  caso  di  soggiorno  o  transito  nei  quattordici  giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o più Stati e  territori  di cui all’elenco C dell’allegato 20, si applicheranno le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi  sottoposti,  nelle  72  ore  antecedenti  all’ingresso   nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,  effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico,  da effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al  momento   dell’arrivo   in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero  entro  48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di  riferimento  in  attesa  di  sottoporsi  al  test  presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone saranno  sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

A condizione che non  insorgano  sintomi  di  COVID-19  e  fermi restando gli obblighi di non si applicano:

a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante;

c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20 al presente decreto;

d) agli ingressi per  motivi  di  lavoro  regolati  da  speciali protocolli  di  sicurezza,  approvati  dalla   competente   autorità sanitaria;

e) agli  ingressi  per  ragioni  non  differibili,  inclusa   la partecipazione a manifestazioni sportive  e  fieristiche  di  livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero  della  salute  e con obbligo di  presentare  al  vettore  all’atto  dell’imbarco  e  a chiunque sia deputato ad effettuare i  controlli  un’attestazione  di essersi  sottoposti,  nelle  72  ore  antecedenti  all’ingresso   nel territorio nazionale, a un test molecolare o  antigenico,  effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non  ci siano stati  soggiorni  o  transiti  in  uno  o  più Paesi  di  cui all’elenco F dell’allegato  20 al presente decreto  nei  quattordici  giorni  antecedenti all’ingresso in Italia, le disposizioni di cui sopra non si applicano:

a) a chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di  lavoro,  salute  o  assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto  termine,  di  lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

b) a  chiunque  transiti,  con  mezzo  privato,  nel  territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con  l’obbligo,  allo scadere di detto termine, di lasciare  immediatamente  il  territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

c) ai cittadini e ai residenti di uno Stato  membro  dell’Unione europea e degli altri Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20 al presente decreto che faranno  ingresso  in  Italia  per  comprovati motivi  di  lavoro,  salvo  che  nei  quattordici  giorni   anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C;

d) al personale sanitario in ingresso in Italia per  l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie;

e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e  in  uscita  dal territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

f) al  personale  di  imprese  ed  enti  aventi  sede  legale  o secondaria  in  Italia  per  spostamenti  all’estero  per  esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e  delle forze di polizia, italiane  e  straniere,  e  dei  vigili  del  fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;

h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un  corso  di studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la settimana.

allegato 20 DPCM del 13 ottobre 2020


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