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Covid-19: spostamenti e ingresso nel territorio nazionale dall’estero e sorveglianza sanitaria


La gestione delle gare alla luce delle nuove direttive europee

Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei  quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati  o  territori  di cui  agli  elenchi  C,  D,  E  ed  F  dell’allegato  20 al presente decreto,   anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il  proprio ingresso nel territorio  nazionale  al  Dipartimento  di  prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per  chiunque  di  segnalare  tale   situazione   con   tempestività all’Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

Le persone che hanno soggiornato o transitato,  nei  quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati  o  territori  di cui agli elenchi D, E ed F dell’allegato 20, anche se  asintomatiche, si dovranno attenere ai seguenti obblighi:

a) compiere il percorso dal luogo  di  ingresso  nel  territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo  di  linea  utilizzato  per fare ingresso in Italia  all’abitazione  o  alla  dimora  dove  sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e  isolamento  fiduciario esclusivamente con il mezzo fatto salvo il caso di transito;

b) essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria e  all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera c).

In  caso  di  ingresso  nel territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, sarà consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso  la destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui  all’art.  5, comma 1, lettera c), a condizione di  non  allontanarsi  dalle  aree specificamente destinate all’interno delle aerostazioni.

Se dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o  dal  luogo  di  sbarco  dal  mezzo  di  linea utilizzato per fare ingresso in Italia non fosse  possibile  raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l’abitazione o  la dimora,  indicata  come  luogo  di  effettuazione  del   periodo   di sorveglianza sanitaria e di  isolamento  fiduciario,  l’Autorità sanitaria competente per territorio informerà immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della  protezione civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  determineranno  le modalità e il  luogo  dove  svolgere  la  sorveglianza  sanitaria  e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo  delle  persone sottoposte alla predetta misura.

In caso  di  insorgenza  di  sintomi COVID-19, i soggetti di cui sopra saranno  obbligati  a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria.

Ad eccezione delle ipotesi nelle  quali  vi  sia  insorgenza  di sintomi COVID-19, durante il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e isolamento fiduciario effettuati secondo le  modalità sopra riportate, sarà sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare  il  computo  di  un  nuovo  periodo  di  sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione  o  dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall’Autorità  sanitaria,   integrata   con   l’indicazione dell’itinerario che  si  intenderà  effettuare,  e  garantendo  che  il trasferimento  verso   la   nuova   abitazione   o   dimora   avvenga esclusivamente con mezzo privato.

L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità  pubblica territorialmente   competenti   provvederanno,    sulla    base    delle comunicazioni di cui al presente articolo,  alla  prescrizione  della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contatteranno telefonicamente e assumeranno informazioni,  il  più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) avvieranno la sorveglianza sanitaria e l’isolamento  fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informerà inoltre il medico di medicina generale o il pediatra  di  libera  scelta  da  cui  il  soggetto  sarà assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione  ai  fini  INPS;

c) in caso di necessità di certificazione  ai  fini  INPS  per l’assenza dal lavoro,  si  procederà  a  rilasciare  una  dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per motivi  di  sanità  pubblica   sarà  stato   posto   in   quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;

d) accerteranno l’assenza di  febbre  o  altra  sintomatologia  del soggetto da  porre  in  isolamento,  nonché  degli  altri  eventuali conviventi;

e) informeranno la persona circa i sintomi, le  caratteristiche  di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di comparsa di sintomi;

f) informeranno la persona  circa  la  necessità  di  misurare  la temperatura corporea due volte al giorno  (la  mattina  e  la  sera), nonché di mantenere:

      1) lo stato di isolamento per  quattordici  giorni  dall’ultima esposizione;

      2) il divieto di contatti sociali;

      3) il divieto di spostamenti e viaggi;

      4) l’obbligo di rimanere  raggiungibile  per  le  attività di sorveglianza;

g) in caso di comparsa di sintomi  la  persona  in  sorveglianza dovranno:

      1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di sanità pubblica;

      2) indossare una mascherina  chirurgica  e  allontanarsi  dagli altri conviventi;

      3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in ospedale, ove necessario;

h)  l’operatore  di  sanità pubblica  provvederà   a   contattare quotidianamente, per avere notizie sulle  condizioni  di  salute,  la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo aver consultato il medico di  medicina  generale  o  il  pediatra  di libera scelta, il medico di sanità pubblica procederà  secondo  quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della  salute  del  22 febbraio 2020.


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