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Abruzzo, del. n. 157 – Sostegno finanziario partecipate in perdita


Il Presidente della Regione ha posto una serie di quesiti in merito alla possibilità di effettuare interventi finanziari da parte della Regione nei confronti di organismi partecipati dalla Regione, per la copertura di passività generate prima e durante la gestione liquidatoria degli enti partecipati stessi, sebbene gli statuti dei predetti enti non prevedano a carico delle p.a. socie il pagamento di debiti pregressi e successivi alla loro messa in liquidazione.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 157/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 settembre, hanno ritenuto parzialmente ammissibili i quesiti posti dall’ente sotto il profilo oggettivo e hanno chiarito che:

  • ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, vige l’obbligo del previo ricorso a procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, pertanto, è vietato l’automatismo di eventuali passaggi di personale da società partecipate a ente pubblico socio;
  • ai sensi dell’art. 14, comma 5 del d.lgs. 175/2016 e secondo la giurisprudenza contabile formatasi in materia, sussiste il divieto del soccorso finanziario da parte di enti pubblici nei confronti dei propri organismi partecipati, che impone l’abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di organismi partecipati che versano in situazioni di dissesto (si veda Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 296/2019; Corte dei Conti, Sez. Contr. Marche, del. n. 123/2019; Corte dei Conti, Sez. Contr. Puglia, del. n. 47/2019);
  • Il principio del divieto di soccorso finanziario è imposto alle p.a. a prescindere dalle forme giuridiche prescelte per la partecipazione in organismi privati;
  • Il divieto di soccorso finanziario vale anche nei confronti delle società o consorzi posti in stato di liquidazione, che restano in vita senza la possibilità di intraprendere nuove operazioni rientranti nel proprio oggetto sociale ma al solo fine di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali;
  • È possibile erogare un sostegno finanziario nei confronti di un organismo partecipato in perdita solo se preceduto da un puntuale e specifico piano di risanamento, che fornisca analitica motivazione in ordine alle sottostanti ragioni oltre che di interesse sociale anche di convenienza economica e sostenibilità finanziaria di tale scelta, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14, comma 5 del d.lgs. 175/2016.

 

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Abruzzo del n 157-20


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