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Marche, del. n. 123: Vietato salvataggio degli organismi partecipati


Un sindaco ha chiesto un parere in merito a se il divieto di soccorrere finanziariamente i propri organismi partecipati, che versano in condizioni di dissesto (ex art. 14, comma 5, d.lgs. 175/2016), sia applicabile a tutte le partecipazioni degli enti, a prescindere dalla loro forma giuridica e natura (consorzi, società, consorzi che hanno natura di ente pubblico ecc.).

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 123/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 novembre 2019, hanno ribadito che il divieto di soccorso finanziario degli organismi partecipati è applicabile:

– agli organismi previsti dagli artt. 2, comma 1, lett. i) e 3 del suddetto decreto, ovvero a tutti gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile;

– alle società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa (si veda Corte dei Conti, Sez. Contr, Abruzzo, del. n. 279/2015; Corte dei Conti, Sez. Contr. Campania, del. 75/2017Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. 196/2019).

I magistrati contabili delle Marche hanno ribadito che nel perimetro soggettivo di applicazione del divieto di soccorso finanziario, ex art. 14, comma 5, del d.lgs. 175/2016, debbano essere inclusi anche i consorzi, sebbene la norma non li contempli direttamente, poiché il principio generale del divieto si fonda sulle esigenze di tutela dell’economicità gestionale e della concorrenza, estendibile dunque anche ai consorzi, essendo realtà operative inserite a tutti gli effetti nel contesto della finanza pubblica territoriale.

La Corte dei Conti, con la deliberazione in commento, ha altresì ribadito che il divieto di soccorso finanziario è espressione di un principio di ordine pubblico economico, fondato su esigenze di economicità e razionalità nell’utilizzo di risorse pubbliche e di tutela della concorrenza e del mercato.

Pertanto, secondo la Corte dei Conti, sez. contr. Marche, il divieto di soccorso finanziario è applicabile a tutti  gli organismi partecipati degli enti locali, a prescindere dalla loro forma giuridica e natura.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Marche del. n. 123 – 19


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