È stata pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020, la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, concernente “ misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, in vigore dal 15 settembre 2020.
L’art. 24 del decreto “semplificazione” è stato così riscritto:
- Lett. a) numero 6 “all’articolo 3 bis del d.lgs. 82/2005, al comma 4-quinquies, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Fino all’adozione delle Linee guida di cui al comma 1-ter del presente articolo, e alla realizzazione dell’indice di cui all’articolo 6-quater, è possibile eleggere il domicilio speciale di cui all’articolo 47 del Codice civile anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter”;
- Lett. e) numero 5, capoverso 2 duodecies, “La verifica dell’identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l’accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all’articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell’utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida”;
- Lett. e) numero 6 “all’articolo 3 bis del d.lgs. 82/2005, al comma 3-bis, dopo le parole “soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,” sono inserite le seguenti “lettere b) e c)” e, infine, sono aggiunti i seguenti periodi: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali per consentire l’accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete”.
La legge di conversione ha aggiunto l’art. 24 bis al d.l. 76/2020 il quale dispone che al fine di digitalizzare i processi della pubblica amministrazione, di semplificare le modalità dicorresponsione delle somme dovute ai comuni per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea, di contrastarne l’evasione e di ridurre l’utilizzo dei titoli di viaggio cartacei, i comuni assicureranno l’interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all’interno dei rispettivi territori e per quanto di propria competenza.
I comuni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, hanno la facoltà di sottoscrivere appositi accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali per assicurare l’attuazione dell’interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio, anche per il tramite dei soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.