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Decreto “Semplificazione”: le novità in materia di amministrazione digitale


In materia anagrafica all’art. 30 del d.l. 76/2020 la legge di conversione ha apportato le seguenti modifiche:

  • Comma 1, lett. a) numero 3 “all’art. 63 del d.lgs. 82/2005 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l’interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b).”;
  • Comma 1, lett. b) capoverso 6 bis “In relazione ai servizi resi disponibili dall’ANPR alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi in base alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, con uno o più decreti del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Garanti per la protezione dei dati personali, la Conferenza Stato-città ed Autonomie Locali e l’Agenzia per l’Italia digitale, sono assicurati l’adeguamento e l’evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell’ANPR”;
  • Comma 2, lett. b) “all’articolo 33, comma 2, del d.lgs. 82/2005 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il rilascio di certificati anagrafici in modalità telematica è effettuato mediante i servizi dell’ANPR con le modalità indicate nell’articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e si applica a  decorrere  dall’attivazione  del  relativo servizio da parte del Ministero dell’interno e di Sogei S.p.a.”.

La legge di conversione ha aggiunto l’articolo 30-bis al d.l. 76/2020 il quale dispone che al  testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono  apportate le seguenti modificazioni:

  1. l’articolo 2, comma 1, viene così riscritto “Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati”;
  2. l’articolo 71, comma 4, viene così riscritto “Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all’articolo 2, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi”.

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