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Consultazioni elettorali: convertito in legge il d.l. 26/2020


Viene soppresso il comma 2 dell’art. 1 e viene introdotto l’articolo 1 – bis, concernente “Modalità   di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020” che dispone quanto segue:
– Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15;
– Per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020, le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all’accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19;
– Per le consultazioni elettorali di cui  all’articolo  1  del presente decreto resta fermo il  principio  di  concentrazione  delle scadenze elettorali di cui all’articolo 7 del decreto-legge 6  luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio 2011, n. 111, che si applica, altresì,  al  referendum  confermativo del testo di legge costituzionale recante: “Modifiche  agli  articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  240 del 12 ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione.


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