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Consultazioni elettorali: convertito in legge il d.l. 26/2020


E’ stata pubblicata nella G.U. n. 154 del 19 giugno 2020, la legge di conversione n. 59/2020 con modificazioni del d.l. del 20 Aprile 2020 n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020”.

L’art. 1 viene così riscritto:

–lett. b) limitatamente all’anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica e nel lunedì successivo compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182;

–lett. c) sono inserite nel turno di cui alla lettera b) anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle elezioni degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell’anno 2021;
–lett. d) gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgeranno esclusivamente tra il 15esimo e 60esimo giorno successivo al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica e nel lunedì successivo compresi nei sei giorni ulteriori.

La legge di conversione n. 59/2020 ha aggiunto all’art. 1 il comma d-bis) il quale dispone che “in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n.  56, limitatamente all’anno 2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali di cui alla lettera b) del presente comma. Fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica”.


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