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Consultazioni elettorali: convertito in legge il d.l. 26/2020


Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell’ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al referendum confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali.
Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali.
Le spese derivanti   dall’attuazione   di   adempimenti   comuni   sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni;
-Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell’anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo;
-In considerazione della situazione epidemiologica  derivante dalla  diffusione  del  COVID-19  e  tenuto  conto  dell’esigenza  di assicurare il necessario  distanziamento  sociale  per  prevenire  il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento  elettorale,  nonché di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e  politici  nello svolgimento  delle  elezioni  delle  regioni  a   statuto   ordinario dell’anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto  per  la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo;
– E’fatta salva per ciascuna regione la possibilità di prevedere, per le elezioni regionali del 2020, disposizioni diverse da quelle di cui al punto precedente, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19.

Infine, la legge di conversione ha introdotto l’art. 1- ter, concernente “Protocolli sanitari e di sicurezza per lo delle consultazioni elettorali” secondo cui, al  fine  di prevenire il  rischio  di  contagio  da  COVID-19,  le  consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020  si  dovranno svolgere  nel  rispetto delle modalità operative  e  precauzionali  di  cui  ai  protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

Leggi la legge di conversione
L. 19 giugno 2020, n. 59


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