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Decreto Rilancio: le novità in materia di bilancio e finanza delle p.a.


L’art. 118, concernente la “Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato “, ha disposto che gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato,  saranno annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi.

Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale saranno riassegnati al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

Saranno ugualmente versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme,  non richieste alla data del 31 dicembre 2020.

L’art 126, concernente  la Proroga dei termini di ripresa    della riscossione dei versamenti sospesi”, ha stabilito che i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Inoltre, i soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta dovranno provvedere a versare l’ammontare delle medesime ritenute, in un’unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, si precisa che non si farà  luogo al rimborso di quanto già versato.

Gli adempimenti e i versamenti sospesi  dovranno  essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si farà  luogo al rimborso di quanto già versato.

L’art. 127, concernente la ”Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”, ha apportato alcune modifiche all’art. 61 del d.l. 18/2020 al comma 4, secondo cui i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d’imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto  del  Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020.Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 dell’art. 62 dovranno essere  effettuati entro il 16 settembre 2020 e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il comma 5 del predetto art. 62 viene riscritto prevedendo che le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione  fino al 30 giugno 2020. Infine, gli adempimenti e i versamenti sospesi  dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione  fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

 


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