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Decreto Rilancio: le novità in materia di bilancio e finanza delle p.a.


L’art. 116 concernente il “Pagamento dei debiti degli enti   locali e delle regioni e province autonome” ha disposto che gli enti locali, le regioni e le province autonome, in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali e possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l’anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti.

L’anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

Le anticipazioni di liquidità non  comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti,  ma consentono di superare le temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti adegueranno le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

La richiesta di anticipazione di liquidità presentata  sarà corredata da  un’apposita dichiarazione  sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente, e dovrà contenere  l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazione, come qualificati dal presente articolo, redatta  utilizzando  il  modello  generato  dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1,  del  d.l. 35/2013, e  dell’attestazione  di  copertura  finanziaria delle spese concernenti  il  rimborso  delle  rate  di  ammortamento, verificata dall’organo di controllo di regolarità  amministrativa  e contabile.

L’anticipazione sarà concessa, entro il 24 luglio 2020 a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute.

L’anticipazione dovrà essere restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità.  In riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l’Agenzia delle entrate provvederà a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi dell’imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all’atto del riversamento alle medesime dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, riscossa tramite modello F24.

Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di     anticipazione, alle scadenze ivi previste, si potrà procedere al recupero a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

Gli enti dovranno utilizzare eventuali somme residue per l’estinzione dell’anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo  contratto.

La mancata estinzione dell’anticipazione entro il termine  previsto sarà rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Gli enti provvederanno all’estinzione dei debiti  entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione.

Le anticipazioni   possono essere utilizzate dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle province autonome anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.


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