Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Campania, del. n. 57 – Riconoscimento debiti fuori bilancio in enti dissestati


Un Sindaco ha posto una serie di quesito in merito al riconoscimento dei debiti fuori bilancio in caso di dissesto dell’ente.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 57/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 maggio 2020, hanno rimesso, dopo aver ricordato la normativa vigente e gli orientamenti giurisprudenziali formatesi nel tempo sulla materia, all’organo nomofilattico di controllo il giudizio su alcuni dei quesiti posti in merito alla delicata fase delle rilevazione della massa passiva del dissesto, ed in particolare all’individuazione del corretto iter amministrativo da seguire qualora vengano in rilievo debiti fuori bilancio, formatesi prima della dichiarazione di dissesto  e non riconosciuti dall’ente  entro la data di tale dichiarazione.

La Corte dei Conti ha precisato che, alla luce della recente ordinanza n. 1994 del 20 marzo 2020 del Consiglio di Stato, Sez. IV, che ha rimesso all’Adunanza Plenaria la risoluzione di un analogo contrasto giurisprudenziale e alla luce dell’orientamento consolidato formatosi sulla materia (Corte dei Conti, Sez. Contr. Campania, del. n. 45/2009;  Corte dei Conti, Sez. Contr. Campania, del. n. 66/2018; Corte dei Conti, Sez. Contr. Campania, del. n. 132/2018; Corte dei Conti, Sez. Contr. Sicilia, del. n. 124/2019; Corte dei Conti, Sez. Contr. Puglia, del. n. 104/2019),vi potrebbe essere la possibilità per l’organo consiliare dell’ente di riconoscere i debiti fuori, ex art. 194 del d.lgs. 267/2000,  anche in pendenza di dissesto, ex art. 244 e ss del d.lgs. 267/2000.

Per tali motivi, la richiesta di parere è stata rimessa al Presidente della Corte dei Conti ogni valutazione sull’opportunità di deferire tale richiesta alla Sezione Autonomie o alle Sezioni Riunite, volta a stabilire:

-se per la formazione della massiva passiva, ex art. 254 del d.lgs. 267/2000 sia sempre necessario l’intervento dell’organo consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio da inserire nella predetta massa o se possa provvedere direttamente l’organo straordinario di liquidazione (OSL) per le sole obbligazioni passive che nascono da fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31  dicembre precedente a quello dell’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato;

– se riconosciuta la competenza dell’OSL questa possa riferirsi a tutte le fattispecie di riconoscimento di debito elencate nell’art. 194, comma 1 del d.lgs. 267/2000 o soltanto ad alcune di esse, ed in tal ultima ipotesi a quali.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Campania del. n. 57 – 20


Richiedi informazioni