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Campania, del. n. 132 – Competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle competenze dell’Organo Straordinario di Liquidazione in ordine ai “fatti ed atti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato” e alla “rilevazione della massa passiva”.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 132/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 dicembre, hanno chiarito che la locuzione “fatti ed atti di gestione” si riferisce ai “debiti correlati ad atti o fatti di gestione”: la ridetta locuzione riguarda le “obbligazioni [passive dell’Ente] che derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto [diverso dal contratto o dal fatto illecito] idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico” rapportabile alla gestione dell’Ente (ex precitato art. 1173 c.c.).

Come ribadito dai magistrati contabili, i debiti che possono rientrare nella massa passiva della liquidazione sono quelli correlati ad atti e fatti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato (Sez. Campania, del. n. 66/2018).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Campania del. n. 132 -18


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