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Campania, del. n. 66 – Ente in stato di dissesto: riconoscimento debiti fuori bilancio


Un sindaco ha chiesto se i debiti fuori bilancio da includere nel piano di rilevazione della massa passiva da parte dell’Organo Straordinario di liquidazione (OSL) vadano comunque e preventivamente sottoposti al formale riconoscimento da parte del consiglio comunale.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 66/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 maggio, hanno evidenziato che la dichiarazione di dissesto produce, fondamentalmente, l’effetto di separare la gestione ordinaria, di competenza degli organi ordinari dell’ente, ed in special modo del Consiglio Comunale, cui compete il compito di riequilibrare il bilancio con una serie di manovre correttive, dalla gestione straordinaria di competenza dell’organo di liquidazione, cui spetta la tacitazione delle pretese creditorie e la risoluzione di eventuali pendenze pregresse (Sez. Puglia, del. n. 98/2017).

La creazione di una massa separata affidata alla gestione dell’organo straordinario, distinto da quello dell’ente locale, risulta essere, quindi, l’asse portante dell’intera disciplina del dissesto.

Come evidenziato dai magistrati contabili l’OSL, nella logica della separazione tra gestione passata e quella corrente, pur avendo ampi poteri organizzatori per un rapido assolvimento dei propri compiti di liquidazione della massa passiva pregressa e di garanzia della par condicio creditorum, non risulta dotato di un autonomo potere deliberativo di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che resta una prerogativa esclusiva del Consiglio comunale.

Pertanto, per i debiti fuori bilancio maturati successivamente al 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce l’ipotesi di bilancio riequilibrato, il relativo riconoscimento compete agli organi istituzionali dell’Ente nell’ambito della gestione ordinaria.

Viceversa i debiti fuori bilancio maturati entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce l’ipotesi di bilancio riequilibrato, che abbiano formato oggetto di legittimi provvedimenti da parte dell’Ente ex articolo 194 del Tuel, devono essere inclusi nella massa passiva, in quanto l’avvenuto riconoscimento da parte del Consiglio implica di per sé l’accertamento dell’utilità e del conseguito arricchimento da parte dell’Ente.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Campania del. n. 66 -18


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