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Velocizzare e semplificare gli appalti: il vademecum ANAC


L’Anac ha altresì ricordato che, per quanto riguarda:

– il subappalto, qualora si proceda all’affidamento con procedura negoziata senza bando per motivi di urgenza, nonché ad esecuzione diretta in somma urgenza, i subappaltatori possono autocertificare il possesso dei requisiti;

– le offerte anomale, se inferiori a 5 non si procede al calcolo della soglia di anomalia, invece  se pari o superiori a 10 si può procedere ad esclusione automatica;

– le modifiche contrattuali, in caso di circostanze impreviste e imprevedibili queste possono giustificare modifiche del contratto durante il periodo di efficacia (a patto che la modifica non alteri la natura generale del contratto), senza la necessità di una nuova procedura di affidamento;

– la risoluzione del contratto,  il termine per contro dedurre a contestazioni di inadempimento può essere inferiore a 10 giorni;

– gli incarichi di progettazione e connessi, se i termini per le procedure attuabili non possono essere rispettati per motivi di urgenza, si può fare ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando;

specifici lavori nel settore dei beni culturali, nei casi di somma urgenza in cui ogni ritardo possa essere pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene è consentita l’esecuzione secondo le modalità di cui all’art. 163 del d.lgs. 50/2016, fino ad un importo di 300.000 euro.

L’Autorità ha infine ricordato che vi è la possibilità di esaminare le offerte prima della verifica dei requisiti anche per gli affidamenti nei settori ordinari e per quanto riguarda la progettazione è consentita l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi necessari previsti a salvaguardia della qualità della progettazione.

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Anac Vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici


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