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Velocizzare e semplificare gli appalti: il vademecum ANAC


Invece, per quanto concerne le procedure semplificate sotto-soglia vi è la possibilità di dimezzare i termini per quanto riguarda le procedure ordinarie, attraverso:

  • modalità di affidamento agevolate (amministrazione diretta, affidamento diretto, procedura negoziata) ex art. 36, comma 2, lett. da a) –c) del d.lgs. 50/2016;
  • no stand still, ex art. 36, comma 2, lett. a) e b) del d.lgs. 50/2016;
  • forme semplificate di pubblicità;
  • ricorso al mercato elettronico, ex art. 36, comma 6 del d.lgs. 50/2016.

Inoltre, l’Autorità ha ricordato quali siano le eccezioni in cui il contratto può essere stipulato prima, ovvero:

  1. a) se è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito oppure esse risultano già respinte con decisione definitiva;
  2. b) in caso di un appalto basato su un accordo quadro;
  3. c) in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
  4. d) per importi inferiori alla soglia comunitaria in caso di acquisto effettuato attraverso mercato elettronico;
  5. e) per affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta sotto-soglia, ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;
  6. f) per affidamenti di importo compreso tra 40.000 e 150.000 euro per lavori o alle soglie di cui all’art. 35 per forniture e servizi, ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016.

Inoltre, a prescindere dalla stipulazione del contratto, le SA possono dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza:

– per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, per l’igiene e la salute pubblica; per il patrimonio storico, artistico e culturale;

-nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione può determinare un grave danno all’interesse pubblico, compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

In caso di procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ovvero di estrema urgenza a causa di eventi non  prevedibili, comprese emergenze di protezione civile, prevede il seguente procedimento:

– individuazione di almeno 5 operatori economici, secondo i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione;

– selezione dell’operatore economico con condizioni più vantaggiose;

– dichiarazione degli affidatari, mediante autocertificazione, circa il possesso dei requisiti di partecipazione, controllate dall’amministrazione ex post entro massimo 60 giorni.

In caso di procedura negoziata senza pubblicazione del bando, l’estrema urgenza da indicare nella motivazione potrà essere:

  1. a) ragioni di estrema urgenza da eventi imprevedibili;
  2. b) emergenza di protezione civile;
  3. c) casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati.

L’ANAC ha evidenziato che per le procedure in caso di somma urgenza o di protezione civile, il RUP o il tecnico della pa competente possono disporre l’immediato avvio per lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio. Per la suddetta procedura il presupposto è la redazione di un verbale di somma urgenza, e la tipologia da esperire è l’affidamento diretto; in tal caso si dovrà effettuare una comunicazione all’ANAC, e i requisiti degli affidatari possono essere autodichiarati con verifica da effettuarsi entro 60 giorni.


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