La legge di conversione ha inoltre aggiunto l’art. 87 bis, concernente “Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico” che dispone quanto segue:
– Allo scopo di agevolare l’applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n.81, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al 50% del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro 15 giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante.
Nel caso di recesso dell’aggiudicatario ai sensi del precedente paragrafo o nel caso in cui l’incremento dei quantitativi non sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle p.a. di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, nonché degli organismi di diritto pubblico di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del d.lgs. 50/2016, Consip S.p.A., nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella
pubblica amministrazione, è autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera e), del d.lgs. 50/2016:
a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno presentato un’offerta valida nella proceduta indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente convenzione per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente;
b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra gli operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema dinamico di acquisizione di cui all’art. 55, comma 14, del d.lgs. 50/2016; .
– Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui sopra, le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico di cui all’art. 57 del d.lgs. 50/2016 e la raccolta delle relative informazioni può avvenire con modalità completamente automatizzate;
– Ai contratti derivanti dalle procedure di cui sopra possono ricorrere le p.a. di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, nonché gli organismi di diritto pubblico di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del d.lgs. 50/2016, previa attestazione della necessità ed urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile per il proprio personale;
– All’articolo 14, comma 1, della legge n. 124/2015, in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita-lavoro nelle p.a., le parole: “per la sperimentazione” sono soppresse.
Leggi la legge
L. 24 aprile 2020, n. 27