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Personale: le novità contenute nella legge di conversione del d.l. Cura Italia


La legge di conversione ha inoltre aggiunto l’art. 87 bis, concernente “Misure di ausilio  allo  svolgimento  del  lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi  di  diritto  pubblico” che dispone quanto segue:
–          Allo  scopo  di  agevolare l’applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017,  n.81,   i  quantitativi  massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al 50% del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di  recesso  dell’aggiudicatario  con  riferimento  a  tale incremento, da esercitare entro 15 giorni  dalla  comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante.
Nel caso di recesso dell’aggiudicatario ai sensi del precedente paragrafo o nel caso in cui l’incremento dei quantitativi non sia sufficiente al soddisfacimento  del  fabbisogno  delle  p.a. di  cui  all’art.  1,  comma  2,   del   d.lgs. 165/2001, nonché degli organismi di diritto pubblico di cui all’art. 3, comma 1, lettera d),  del  d.lgs. 50/2016,  Consip  S.p.A., nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli  acquisti  nella
pubblica amministrazione, è autorizzata sino al 30  settembre  2020, ai  sensi  dell’art.  63,  comma  2,  lettera  e),  del   d.lgs. 50/2016:
a) allo  svolgimento  di  procedure  negoziate  senza  previa pubblicazione  di  bandi di  gara  finalizzate   alla   stipula   di convenzioni-quadro  interpellando  progressivamente   gli   operatori economici che hanno  presentato  un’offerta  valida  nella  proceduta indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente convenzione per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente;
b) allo  svolgimento  di  procedure  negoziate  senza  previa pubblicazione  di  bandi  di  gara  finalizzate   alla   stipula   di convenzioni-quadro e di  accordi-quadro  aventi  ad  oggetto  beni  e servizi informatici, selezionando almeno tre operatori  economici  da consultare, se sussistono in tale numero  soggetti  idonei,  tra  gli operatori economici ammessi nella pertinente  categoria  del  sistema dinamico di acquisizione  di  cui  all’art.  55,  comma  14,  del d.lgs. 50/2016;   .
– Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui sopra, le  offerte  possono  essere  presentate  sotto  forma  di   catalogo elettronico di cui all’art. 57  del d.lgs. 50/2016 e  la  raccolta  delle  relative informazioni può avvenire con modalità completamente automatizzate;
– Ai contratti derivanti dalle procedure di  cui  sopra possono ricorrere le p.a. di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001,  nonché  gli organismi di diritto pubblico di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del d.lgs. 50/2016, previa attestazione della  necessità  ed  urgenza  di  acquisire  le relative dotazioni al fine di poter  adottare  le  misure  di  lavoro agile per il proprio personale;
– All’articolo 14, comma 1, della legge n. 124/2015, in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita-lavoro nelle p.a., le parole: “per la sperimentazione” sono soppresse.

Leggi la legge
L. 24 aprile 2020, n. 27


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