Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Personale: le novità contenute nella legge di conversione del d.l. Cura Italia


L’art. 87, in materia di lavoro agile, di esenzioni dal servizio e di procedure concorsuali è stato così modificato dalla legge di conversione in commento:-          Comma 1, il periodo trascorso in malattia o  in quarantena con  sorveglianza  attiva,  o  in  permanenza  domiciliare fiduciaria   con   sorveglianza   attiva,   dai   dipendenti    delle p.a. di  cui  all’art.  1,  comma  2,   del   d.lgs. 165/2001, dovuta al COVID-19, è  equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con DPCM su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile rimane la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle p.a. di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, che, conseguentemente:

  1. a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza;
  2. b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 1823 della legge 22 maggio 2017, n. 81;

–     comma 2, la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione;

–     comma 3, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), e per i  periodi  di  assenza dal servizio dei dipendenti delle p.a. di cui all’art.  1, comma 2, del d.lgs. 165/2001,  imposti dai provvedimenti di  contenimento  del  fenomeno  epidemiologico  da COVID-19, adottati  nella  vigenza  dell’art.  3,  comma  1,  del d.l. 6/2020, e  dell’art.  2,  comma  1,  del d.l. 19/2020;

–     comma 5, lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, è sospeso per 60 giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all’art. 22, comma 15, del d.lgs. 75/ 2017;

–     comma 6, fino  al  termine di cessazione dello stato di emergenza ovvero fino ad una data antecedente stabilita con DPCM su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione,  fuori  dei  casi  di  assenza  dal servizio per malattia o  quarantena  con  sorveglianza  attiva  o  in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva  dovuta  al COVID-19, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco potrà essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a rischio, ai sensi dell’art. 37 del DPR 3/1957, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti;

–     comma 7, fino al termine stabilito dal paragrafo precedente, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o  quarantena  con  sorveglianza  attiva  o  in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva  dovuta  al COVID-19 è collocato d’ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall’art. 37, comma 3, del testo unico di cui al DPR n.3/ 1957,  dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all’art. 4 e all’art. 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, pubblicati  nel  supplemento  ordinario  n.  173  alla   Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, di recepimento dell’accordo sindacale integrativo rispettivamente del personale direttivo e dirigente e del personale non direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

–     comma 8, per il personale delle  Forze  di  polizia,  delle  Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli  accertamenti diagnostici funzionali all’applicazione delle disposizioni del  comma 1, primo periodo del decreto in commento potranno provvedere i competenti servizi sanitari.


Richiedi informazioni