La legge di conversione ha inoltre aggiunto i seguenti commi al predetto art. 87:
– Comma 3 bis, che modifica l’articolo 71, comma 1, del d.l. n. 112/2008 disponendo che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), ai dipendenti delle p.a. di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Inoltre il nuovo comma dispone che agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvederà ai sensi dell’articolo 126, comma 6-bis.
– Comma 3 ter che dispone che la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, e comunque per l’anno scolastico 2019/2020, produca gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal d.lgs. 62/2017, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall’art. 4 del regolamento di cui al DPR 122/2009, e dal d.lgs. 62/2017;
– Comma 4 bis disponente che fino al termine stabilito per la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 ovvero fino ad una data antecedente stabilita con DPCM su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle p.a. di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito e non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.