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Dpcm 26 aprile 2020: misure per la mobilità e soggiorni


E’  stato pubblicato nella G.U. n. 108 del 27 aprile 2020, il DPCM  26 aprile 2020, concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

Gli artt. 4,5,6 del DPCM del 26 Aprile 2020, in materia di mobilità e soggiorni e mobilità marittima, non hanno subito modifiche rispetto a quanto previsto dal precedente DPCM del 10 Aprile 2020, pertanto vengono confermate le misure previste dal precedente DPCM.

L’art. 4, in  materia di ingresso in Italia, ha disposto che:

  1. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), ovvero il divieto di effettuare spostamenti se non per comprovate esigenze di salute, lavoro o necessità, chiunque intenda fare ingresso in Italia, tramite trasporto aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, una autocertificazione recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, contenente:
  2. a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto;
  3. b) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario di cui al punto 3 e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
  4. c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
  5. I vettori e gli armatori dovranno acquisire e verificare prima dell’imbarco la documentazione di cui al punto 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa.

Sono tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di  cui  al  «Protocollo  condiviso  di   regolamentazione   per   il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del  trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020,  di  cui all’allegato 8 al presente decreto, nonché alle «Linee  guida  per  l’informazione  agli utenti  e  le  modalità  organizzative  per  il  contenimento  della diffusione del COVID-19» di cui all’allegato 9, al presente decreto che assicurino in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi (modifica introdotta dal DPCM del 26 Aprile 2020). Il vettore aereo dovrà provvedere, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale;


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