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Dpcm 26 aprile 2020: misure per la mobilità e soggiorni


8.L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti devono provvedere, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) avviata la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica dovrà informare inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS ;

c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procederà a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;

d) devono accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;

e) devono informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

f) devono informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché di mantenere:

1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione ed il divieto di contatti sociali;

2) il divieto di spostamenti e viaggi nonché l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

3) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza dovrà:

a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di sanità pubblica;

b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;

d) l’operatore di sanità pubblica provvedere a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procederà secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, in materia di Covid19;

9. Le disposizioni di cui ai punti da 1 a 8 non si applicano:

a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;

c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del d.l. 18/2020;

d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto;

10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che dovrà essere adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro della salute, potranno essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.


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