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Dpcm 26 aprile 2020: misure per la mobilità e soggiorni


L’art. 5, in materia di transiti e soggiorni di breve durata, ha disposto che:

1. In deroga a quanto previsto dall’art. 4, ovvero esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;

b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia;

2. Con la dichiarazione di cui sopra sono assunti anche gli obblighi:

a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del punto 1 dell’articolo in commento, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo punto 1 dell’articolo in commento;

b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento;

3. I vettori e gli armatori dovranno acquisire e verificare prima dell’imbarco la documentazione di cui al punto 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco qualora manifestassero uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa (modifica introdotta dal DPCM del 26 Aprile 2020).

Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di  cui  al  «Protocollo  condiviso  di   regolamentazione   per   il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del  trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020,  di  cui
all’allegato 8 al presente decreto, nonché  alle «Linee  guida  per  l’informazione  agli utenti  e  le  modalità  organizzative  per  il  contenimento  della diffusione del COVID-19», di cui all’allegato 9 al presente decreto, dovranno assicurare in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi potranno essere temporaneamente rimossi.
Il vettore aereo dovrà provvedere, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale;


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