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Assunzioni: pubblicato in G.U. il decreto attuativo dell’art. 33 del d.l. 34/2019


L’art. 2 chiarisce che:
–  Per spesa di personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di co.co.co., per la somministrazione di lavoro, per il personale a contratto di cui all’art. 110 del d.lgs. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’IRAP, come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato;
–  Per  entrate correnti si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata.

L’art. 3 dispone la seguente suddivisione dei comuni per fasce demografiche:
a) comuni con meno di 1.000 abitanti;
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

L’art. 4 individua i valori soglia differenziati per fascia demografica, che i Comuni dovranno prendere a riferimento per determinare la propria capacità assunzionale, sulla base del rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti, così come definite dall’art. 2 del decreto in commento:

Tabella 1

COMUNI VALORE SOGLIA
< 1.000 abitanti 29,5%
Da 1.000 a 1.999 abitanti 28,6%
Da 2.000 a 2.999 abitanti 27,6%
Da 3.000 a 4.999 abitanti 27,2%
Da 5.000 a 9.999 abitanti 26,9%
Da 10.000 a 59.999 abitanti 27%
Da 60.000 a 249.999 abitanti 27,6%
Da 250.000 a 1.499.000 abitanti 28,8%
Oltre 1.500.000 abitanti 25,3%

A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui sopra, possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato per effettuare nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia sopra individuato per fascia demografica d’appartenenza.


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