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Assunzioni: pubblicato in G.U. il decreto attuativo dell’art. 33 del d.l. 34/2019


L’art. 5 dispone che fino al 31 dicembre 2024, i Comuni possono incrementare annualmente la spesa del personale registrata nel 2018, per effettuare nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, in misura non superiore al valore percentuale indicato di seguito, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione e del valore soglia sopra indicato:

Tabella 2

COMUNI 2020 2021 2022 2023 2024
< 1.000 abitanti 23% 29% 33% 34% 35%
Da 1.000 a 1.999 abitanti 23% 29% 33% 34% 35%
Da 2.000 a 2.999 abitanti 20% 25% 28% 29% 30%
Da 3.000 a 4.999 abitanti 19% 24% 26% 27% 28%
Da 5.000 a 9.999 abitanti 17% 21% 24% 25% 26%
Da 10.000 a 59.999 abitanti 9% 16% 19% 21% 22%
Da 60.000 a 249.999 abitanti 7% 12% 14% 15% 16%
Da 250.000 a 1.499.000 abitanti 3% 6% 8% 9% 10%
Oltre 1.500.000 abitanti 1,5% 3% 4% 4,5% 5%

Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella sopra riportata, fermo restando il limite del valore soglia di cui all’art. 4, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione.Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di 5.000 abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui all’art. 4, di ciascuna fascia demografica, che fanno parte dell’«Unione di comuni» ex art. 32 del d.lgs. 267/2000, e per i quali la maggior spesa per personale consentita dal presente articolo risulta non sufficiente all’assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione.In tal caso, la maggiore facoltà assunzionale è destinata all’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale purché collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni.


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