L’art. 6 dispone che i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulti superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella sotto riportata dovranno adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.
Tabella 3
COMUNI | VALORE SOGLIA |
< 1.000 abitanti | 33,5% |
Da 1.000 a 1.999 abitanti | 32,6% |
Da 2.000 a 2.999 abitanti | 31,6% |
Da 3.000 a 4.999 abitanti | 31,2% |
Da 5.000 a 9.999 abitanti | 30,9% |
Da 10.000 a 59.999 abitanti | 31% |
Da 60.000 a 249.999 abitanti | 31,6% |
Da 250.000 a 1.499.000 abitanti | 32,8% |
Oltre 1.500.000 abitanti | 29,3% |
A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulti superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella sopra riportata, dovranno applicare un turn over pari al 30% fino al conseguimento del predetto valore soglia.I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato.
L’art. 7 dispone infine che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.I parametri individuati dal presente decreto potranno essere aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
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DPCM 17 marzo 2020