Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Piemonte, del. n. 33 – Fondo incentivante delle Province


Un Presidente di Provincia ha chiesto un parere in merito all’interpretazione dell’art. 67 del CCNL Funzioni Locali in materia di alimentazione del Fondo incentivante e in particolare, se le somme prelevate dal Fondo incentivante per remunerare specifiche attività di competenza regionale svolte dal personale provinciale a esse adibito e rimborsate dalla Regione possano essere considerate fonte di alimentazione per il suddetto Fondo.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 33/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 aprile 2020, hanno ribadito che, sebbene il quesito sia parzialmente inammissibile in quanto volto all’interpretazione di norme contrattuali collettive demandate per legge all’esclusiva competenza delle parti contraenti e, per la parte pubblica, dell’ARAN, la spesa di personale sostenuta dalla Provincia per le funzioni delegate dalla Regione è da ritenersi neutra ai fini del rispetto del tetto di spesa per il trattamento accessorio disposto dall’art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017, in quanto spetta alla Regione delegante garantire alla Provincia delegata risorse umane, finanziarie e strumentali affinché quest’ultima sia in grado di svolgere i compiti assegnatile (Corte dei Conti, Sez. Contr. Piemonte, del. 72/2019; Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. 281/2018).

La Corte dei Conti ha ricordato altresì che laddove la Regione non garantisse alla Provincia adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie, quest’ultima vedrebbe lesa la propria autonomia finanziaria, compromettendone sia lo svolgimento delle funzioni delegate che fondamentali; in tal caso la Provincia si troverebbe a usare risorse proprie per assolvere anche funzioni non di propria diretta competenza, che dovrebbero invece essere utilizzate esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali fondamentali.

I magistrati contabili, richiamando la delibera delle Sez. Aut. n. 26/2014, hanno precisato che il limite disposto dall’art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 al trattamento economico accessorio complessivo, non distingue le risorse che trovano la loro fonte di finanziamento nei fondi incentivanti per la contrattazione integrativa di comparto da quelle finanziate direttamente dal bilancio dell’ente.

Pertanto, secondo la magistratura contabile, nella deliberazione in commento, la spesa di personale sostenuta dalla Provincia per l’esercizio di funzioni delegate dalla Regione e da quest’ultima rimborsata, è da ritenersi neutra ai fini del rispetto del tetto di spesa per il trattamento accessorio ex art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 33 – 20


Richiedi informazioni