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Lombardia, del. n. 281 – Province: i limiti alle assunzioni del personale


Una Provincia ha chiesto un parere in merito alla disciplina limitativa delle assunzioni del personale delle Province (denominate Enti di area vasta insieme con le Città Metropolitane).

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 281/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 ottobre, hanno evidenziato che ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della legge 190/2014, la spesa del personale degli Enti di area vasta doveva essere ridotta del 50% per le province in generale, ovvero del 70% per le province interamente montane e le città metropolitane, rispetto a quella complessivamente sostenuta alla data dell’8 aprile 2014 (data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56).

In Lombardia, tuttavia, le Province (ovvero gli Enti di area vasta) continuano, a tutt’oggi, a svolgere talune funzioni che la legge 56/2014 non assegna più alle stesse, in virtù di accordi o di convenzioni stipulate con la Regione e rese possibili dalla legislazione regionale (lombarda) che ha confermato agli enti di area vasta (province e città metropolitane) l’attribuzione di talune competenze che non sono comprese nelle funzioni fondamentali.

Secondo i magistrati contabili, la spesa che viene sostenuta per il personale che non è addetto allo svolgimento delle funzioni fondamentali e che alla provincia viene rimborsato totalmente dalla Regione, non deve concorrere a formare il limite del 50 o 70 per cento.

In breve, occorre considerare soltanto la spesa del personale assegnato alle funzioni fondamentali al netto delle entrate trasferite dalla Regione per il finanziamento delle restanti funzioni.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 281 -18


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