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Autonomie, del. n. 26 – Capacità assunzionale del 2014: non è vincolata al personale provinciale


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 26/2015, pubblicata sul sito il 31 luglio, hanno chiarito che gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013.

Solo con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall’articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale.

I magistrati contabili, inoltre, ribadendo che tale norma contiene solo un espresso regime derogatorio a specifiche norme che regolano la fattispecie dei limiti e dei vincoli alle assunzioni a tempo indeterminato, hanno chiarito che rimane estranea alle disposizioni del comma 424, la disciplina della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.

Per le altre questioni e le correlate soluzioni interpretative dell’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014, si rimanda alla deliberazione n. 19/2015 della Sezione Autonomie.

Le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario di studi “Personale: vincoli assunzionali e di spesa″.

Leggi la deliberazione
CC sez. Autonomie del. n. 26-15


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