Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

DPCM 10 APRILE 2020: Mobilità e soggiorni


8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, nonché quelli previsti dall’art. 4, commi 1 e 3 non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale, sono comunque tenuti:

a) ai fini dell’accesso al servizio di trasporto verso l’Italia, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;

2) località        italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale;

3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia e a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all’interno delle aerostazioni;

9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all’interno del territorio italiano dovranno effettuare la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall’art. 4, comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo.

Il luogo di destinazione finale, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 4, comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;

c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del d.l. 18/2020;

d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto;

11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che dovrà essere adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro della salute, potranno essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.


Richiedi informazioni