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DPCM 10 APRILE 2020: Mobilità e soggiorni


5. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto, le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

6. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 5, ove non sia possibile raggiungere l’abitazione o la dimora, indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all’Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informerà immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determinerà le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura

7.Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi precedenti, è  consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare  un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall’Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dall’art. 4, comma 1, lettera b) in commento, integrata con l’indicazione dell’itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L’Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvederà ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza;

8.L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti devono provvedere, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) avviata la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica dovrà informare inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS ;

c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procederà a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;

d) devono accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;

e) devono informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

f) devono informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché di mantenere:

1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione ed il divieto di contatti sociali; 2) il divieto di spostamenti e viaggi nonché l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

3) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza dovrà:

a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di sanità pubblica;

b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;

d) l’operatore di sanità pubblica provvedere a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procederà secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, in materia di Covid19;

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:

a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;

c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del d.l. 18/2020;

d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto.

10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che dovrà essere adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro della salute, potranno essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.


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