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DPCM 10 APRILE 2020: Mobilità e soggiorni


E’  stato pubblicato nella G.U. n. 97 del 11 aprile 2020, il DPCM  10 aprile 2020, concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
Il Decreto stabilisce, tra le altre, le seguenti misure in materia di ingresso, transiti e soggiorni brevi in Italia.

L’art. 4 ha disposto che fino al 3 maggio:

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), in materia di spostamenti solo per comprovate esigenze di salute, lavoro o necessità, chiunque intenda fare ingresso in Italia, tramite trasporto  aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del  DPR n. 445/2000, una autocertificazione recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto;

b) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;

2. I vettori e gli armatori dovranno acquisire e verificare prima dell’imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa, sono tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurino in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo dovrà provvedere, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale;

3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco ai sensi del presente articolo 4, comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati, tramite i numeri telefonici dedicati, a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria;

4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile per le persone raggiungere mediante mezzo di trasporto privato l’abitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l’accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria in ordine all’eventuale falsità della dichiarazione resa all’atto dell’imbarco ai sensi dell’art 4, lettera b) del comma 1 in commento, l’Autorità sanitaria competente per territorio dovrà informare immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determinerà le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;


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