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Puglia, del. n. 75 – Indennità di carica intera solo se è richiesta l’aspettativa


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere interamente l’indennità di carica ad un componente della Giunta comunale, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e che in quanto tale non può richiedere l’aspettativa.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 75/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 agosto 2019, hanno ribadito che l’Amministrazione non può erogare l’indennità di carica spettante a un amministratore qualora quest’ultimo non abbia richiesto il collocamento in aspettativa, non retribuita.

La Corte dei Conti ha richiamato le disposizioni degli artt. 81 e 82 del d.lgs. 267/2000, secondo cui gli amministratori hanno il diritto (potestativo) di richiedere il collocamento in aspettativa non retribuita al proprio datore di lavoro e ricevere l’indennità di carica intera.

Qualora non venisse richiesta l’aspettativa l’indennità deve essere ridotta, in ragione del minor impegno dedicato all’esercizio delle funzioni pubbliche (Corte dei Conti, Sezione Controllo per la Puglia, del. 19/2013).

Secondo i magistrati contabili deve essere attuata la riduzione del 50% dell’indennità di carica dovuta qualora l’amministratore continui a svolgere una attività lavorativa retribuita, pena il concretizzarsi di un possibile danno erariale (Corte dei Conti, Sezione Controllo per la Liguria, del. 109/2018).

Pertanto, l’indennità di carica è dimezzabile dall’Amministrazione, datore di lavoro, qualora il dipendente richieda di essere collocato in aspettativa, per lo svolgimento di altra attività lavorativa retribuita, a prescindere dalla tipologia di contratto di lavoro con cui è stato assunto.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Puglia del. n. 75 – 19


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