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Puglia, deliberazione n. 19 – Indennità amministratori


Un sindaco ha chiesto se gli abbattimenti percentuali delle indennità degli amministratori locali stabiliti per legge devono essere computati sugli importi tabellari fissati dal d.m. 119/2000 o su quelli effettivamente erogati alla data di efficacia dei tagli medesimi (peraltro già decurtati per effetto di un atto spontaneo della Giunta) e, in quest’ultimo caso, se deve essere avviata azione di recupero.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 19/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 febbraio, hanno chiarito che la “ratio deve guidare l’interprete nell’applicazione della norma, per cui in caso di deliberazioni di diminuzione inferiore al 10% le indennità dovevano ulteriormente essere ridotte fino a detta percentuale, mentre per diminuzioni superiori o pari a detta percentuale l’ente non doveva operare ulteriori tagli”.

In relazione al secondo quesito, i magistrati contabili hanno chiarito che nel caso siano state corrisposte indennità nella misura superiore a quella dovuta, l’ente locale dovrà ripetere, con contestuale costituzione in mora, le somme indebitamente corrisposte agli amministratori (c.d. indebito oggettivo) ai sensi dell’articolo 2033 c.c.

La Corte ha infatti precisato che “il recupero di somme indebitamente corrisposte dalla p.a. a propri dipendenti è oggetto di un atto paritetico di natura non provvedimentale, vincolato, in quanto ha carattere di doverosità e costituisce esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a carattere patrimoniale, e non rinunciabile in quanto correlato al conseguimento delle finalità di pubblico interesse alle quali sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate”.

 


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