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Lombardia, del. n. 190 – Recesso dall’Unione: calcolo tetti di spesa per il personale


Un sindaco ha posto una serie di quesiti in merito al calcolo del limite di spesa del personale, alla determinazione della capacità assunzionale, anche con riferimento al personale di polizia locale, del fondo delle risorse decentrate e del salario accessorio, alla luce dell’intervenuto recesso, da parte del comune, dall’Unione a far data dal 01/01/2019.

I magistrati contabili della Lombardia con la deliberazione 190/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 maggio, hanno ribadito che un Comune che ha trasferito proprio personale all’Unione, in connessione al trasferimento di proprie funzioni, è legittimato a riassorbire, in caso di scioglimento dell’Unione o di recesso dalla stessa, tale personale, nel rispetto delle sole norma di finanza pubblica inerenti il contenimento della spesa di personale (Sez. Lombardia, del. n. 213/2016; sez. Piemonte, del. n. 57/2016).

Strettamente connesso alla possibilità del riassorbimento di personale è, peraltro, il principio di “neutralità assunzionale” di tale operazione nonché la disciplina di cui all’art. 32, comma 5, del Tuel e la sua concreta e imprescindibile declinazione negli Statuti e nelle Convenzioni a cui tale articolo fa riferimento.

Come evidenziato dai magistrati contabili, ai fini della determinazione del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, non è sufficiente prendere in considerazione solo la spesa del singolo comune recedente, ma occorrerà sommare alla stessa la quota parte della spesa riferita all’ente, seppur sostenuta dall’Unione (Sez. Autonomie, del. n. 8/2011; sez. Lombardia, del. n. 81/2008 e n. 93/2008; Sez. Veneto, del. n. 21/2013).

Relativamente alla capacità assunzionale, il comune recedente, nel 2019, potrà assumere nei limiti dei risparmi derivanti dalle cessazioni 2018 (secondo quanto previsto dall’ articolo 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014).

Resta ferma la possibilità per l’Unione, da formalizzare in ogni caso mediante specifico accordo, di cedere la propria capacità assunzionale, se negli anni precedenti non si è proceduto alla sostituzione del personale.

Per il personale appartenente alla polizia locale, ai sensi dell’art. 35-bis del d.l. n. 113/2018, il comune recedente potrà fare riferimento alla propria spesa (per detto personale) relativa al 2016, unitamente alla quota ribaltata sull’Unione, sempre per l’annualità 2016 (e per detto personale).

In ogni caso, dai calcoli che l’ente e l’Unione andranno ad effettuare, non dovranno emergere operazioni elusive dei vincoli posti dal Legislatore, con superamento complessivo del corrispondente ammontare di risorse, riferibile all’annualità da prendere a riferimento, da parte di ciascun soggetto giuridico in considerazione.

L’ipotesi di recesso, difatti, così come la fusione, non può consentire ex post il superamento di limiti imposti ai singoli enti considerati.

Pertanto, anche ai fini della determinazione del fondo delle risorse decentrate, andranno effettuate le riduzioni corrispondenti, affinchè, a livello aggregato, non si producano maggiori oneri.

Resta fermo quanto previsto dalla disciplina del CCNL del 21 maggio 2018 e da eventuali accordi stipulati tra l’ente e l’Unione, sempre che vi sia il rispetto del principio per cui non possono prodursi maggiori oneri a livello aggregato.

Pertanto, per determinare il nuovo limite del salario accessorio come disposto dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, dovrà tenersi conto dell’importo determinato dall’ente per il 2016, unitamente alla quota riferibile al personale a suo tempo utilizzato presso l’Unione e, successivamente, trasferito al comune, a seguito del recesso dall’Unione.

Parimenti, al fine di evitare calcoli elusivi in merito al rispetto dei vincoli di spesa, l’Unione non dovrà considerare il personale di cui sopra, per i suoi calcoli.

In altri termini, sommando l’importo del Fondo per il trattamento accessorio del singolo Comune aderente, decurtato della quota “ribaltata” sul Fondo dell’Unione, con la quota di sua spettanza “ribaltata”, la spesa complessiva per il trattamento accessorio deve risultare invariata (sez. Sardegna, del. n. 60/2017).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 190 – 19

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