Un sindaco ha chiesto un parere concernente la determinazione della spesa del personale delle Unioni di Comuni alla luce del d.l. n. 95/2012.
I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione n. 21/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° febbraio, hanno chiarito che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “ai fini della determinazione del limite di spesa, non è sufficiente prendere in considerazione solo la spesa del singolo comune aderente, ma occorre sommare alla stessa la quota parte della spesa riferita all’ente, seppur sostenuta dall’Unione”.
Secondo i magistrati, infatti, la finalità perseguita dal legislatore in materia di contenimento della spesa di personale deve essere realizzata anche in ipotesi di gestione di servizi comunali da parte di Unioni di comuni.