Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Toscana, del. n. 154 – Notiziario comunale: è spesa di pubblicità


Un sindaco ha chiesto se le spese per la stampa e la diffusione di “un notiziario” diretto ad informare la cittadinanza sull’attività comunale senza perseguire finalità promozionali, possano ritenersi escluse dal limite previsto dall’art. 6, comma 8, del d.l. 78/2010, trattandosi non di spese di rappresentanza propriamente dette, ma di comunicazione istituzionale.

I magistrati contabili della Toscana con la deliberazione 154/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 aprile, hanno ricordato che, secondo l’indirizzo ormai consolidato della magistratura contabile, non costituiscono spese di rappresentanza le spese sostenute per la pubblicazione di notiziari, giornalini, periodici, opuscoli aventi oggetto informazioni sull’attività e sui servizi comunali indirizzate esclusivamente alla comunità amministrata.

Le spese di rappresentanza infatti, sono esclusivamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell’ente verso l’esterno nel rispetto dell’inerenza ai propri fini istituzionali.

Non vi rientrano pertanto tutte le spese dirette a beneficio di amministratori, dipendenti o cittadini che, quantunque legittime, non comportano una promozione esterna dell’immagine dell’ente e, come tali, devo trovare allocazione in differenti capitoli di bilancio (Sez. Lombardia, del. n. 244/2018; Sez. Toscana, del. n. 3/2019).

Come evidenziato dai magistrati contabili, le spese per la pubblicazione e la diffusione del periodico comunale, quand’anche dirette a finalità meramente informative dell’attività istituzionale dell’ente, sono riconducibili a spese di pubblicità e quindi sono soggette al limite di cui all’art. 6, comma 8, del d.l.  78/2010, a meno che non abbiano ad esclusivo oggetto forme di pubblicità a beneficio della cittadinanza previste dalla legge come obbligatorie.

L’articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010, prevede l’obbligo di ridurre dell’80% le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza rispetto a quella sostenuta nel 2009 per le medesime finalità.

Alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale, e in particolare nella sentenza 139/2012, tale disposizione va intesa esclusivamente come normativa di principio concorrente a determinare il tetto massimo dei risparmi di spesa che devono essere conseguiti.

E’ data quindi facoltà agli enti, nell’esercizio della propria autonomia, di mantenere inalterato e persino di aumentare la spesa di una delle singole fattispecie soggette a limite a discapito di altra, a condizione che la riduzione di spesa richiesta sia realizzata a livello complessivo.

Infine, i magistrati contabili hanno ricordato che dal computo delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, ai fini del rispetto dell’art. 6, comma 8, del d.l. 78/2010, è comunque possibile escludere le spese coperte mediante finanziamenti e contributi specificamente trasferiti o, comunque, risorse provenienti (anche per sponsorizzazioni) da altri soggetti, pubblici o privati (Sez. Emilia Romagna, del. n. 233/2014; Sez. Lombardia, del. n. 398/2012; Sez. Piemonte, del. n. 40/2011).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Toscana del. n. 154 – 19


Richiedi informazioni