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Emilia, deliberazione n. 233 – Spese per pubblicazione e diffusione del giornalino comunale


Un sindaco ha chiesto se sia possibile detrarre, dalle spese sostenute per la pubblicazione e la diffusione di un giornalino comunale, le entrate derivanti dalla vendita di spazi riservati nel giornalino stesso alle inserzioni pubblicitarie, quali “finanziamenti specifici di provenienza privata” inerenti la suddetta spesa.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 233/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 gennaio 2015, hanno chiarito che le spese finalizzate a pubblicare e a diffondere un “giornalino comunale” sono soggette al regime vincolistico imposto dall’articolo 6, comma 8 del d.l. 78/2010 alle spese per pubblicità e rappresentanza (spesa non superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009), a meno che non abbiano ad esclusivo oggetto forme di pubblicità a beneficio della cittadinanza previste dalla legge come obbligatorie.

Nella nozione di pubblicità sono ricomprese le attività mediante le quali l’ente porta all’esterno della propria struttura notizie, anche riconducibili alle proprie finalità istituzionali, come quelle riguardanti la comunicazione istituzionale o le informazioni funzionali alla promozione dei servizi pubblici e delle modalità di fruizione degli stessi da parte della collettività.

Le spese di rappresentanza, invece, sono effettuate allo scopo di promuovere l’immagine o l’azione dell’ente pubblico, mediante attività rivolte all’esterno.

I magistrati contabili, richiamando l’interpretazione delle Sezioni riunite con la sentenza 7/2011, dettata specificamente per studi e consulenze ma comunque applicabile anche ai proventi conseguenti alla vendita di spazi pubblicitari del giornalino comunale, hanno confermato l’esclusione dal limite delle risorse di provenienza privata.

 

 

 

 

 


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