Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Illegittimità della spesa sostenuta dall’ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza


Esulano dall’attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell’ente verso l’esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali.

In particolare, non possono essere ricondotte tra quelle di rappresentanza le spese relative alla distribuzione del notiziario comunale contenente informazioni alla popolazione con riguardo alle attività, manifestazioni e servizi erogati dall’amministrazione.

Questo quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, con la deliberazione n. 244 depositata il 26 settembre 2018, nell’ambito del controllo-monitoraggio del prospetto delle spese di rappresentanza sostenute da un comune.

Dal punto di vista definitorio, la nozione di spesa di rappresentanza si configura quale voce di costo essenzialmente finalizzata ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola pubblica amministrazione verso l’esterno.

Le relative spese devono assolvere il preciso scopo di consentire all’ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all’esterno in modo confacente ai propri fini pubblici (in tal senso, sez. Lombardia, del. n. 178/2017; sez. Lombardia, del. n. 200/2016; sez. Emilia, del. n. 59/2015; sez. Lombardia, del. n. 306/2015).

Dette spese devono dunque rivestire il carattere dell’inerenza, nel senso che devono essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell’ente medesimo, nonché possedere il crisma dell’ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l’attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell’attività amministrativa. L’attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento.

Sotto il profilo gestionale, tali spese devono essere improntate a criteri di ragionevolezza, sobrietà e congruità, sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell’ente locale che le sostiene.

Come ribadito dai magistrati contabili, posto che le spese inerenti alla distribuzione di un notiziario comunale non sono finalizzate ad accrescere il prestigio dell’Ente verso l’esterno, bensì ad informare i propri cittadini, tale voce di spesa non può e non deve essere inserita tra le spese di rappresentanza.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 244 -18

 


Richiedi informazioni