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Appalti: per la regolarità fiscale è necessario che sia stata accolta l’istanza di rateizzazione


In sede di gara pubblica, il requisito della regolarità fiscale può essere sussistente, pure in presenza di una violazione accertata, solo se l’istanza di rateizzazione sia stata presentata dal concorrente e sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, o della presentazione dell’offerta.

Non è infatti sufficiente che prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta il contribuente abbia semplicemente inoltrato istanza di rateizzazione, occorrendo anche che, entro la predetta data, il relativo procedimento si sia concluso con un provvedimento favorevole dell’amministrazione finanziaria.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1753 del 18 marzo 2019.

L’articolo 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016 stabilisce che la causa di esclusione per irregolarità fiscali non si applica “…quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine di presentazione delle domande“.

Tale disposizione, dunque, esige che l’impegno a pagare dell’operatore economico sia formalizzato prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (Tar Toscana, sentenza n. 1518/2018; Tar Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 246/2018).


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