Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Appalti: sussiste la regolarità fiscale per l’impresa che aderisce alla procedura di rottamazione


La condizione di regolarità fiscale per la partecipazione ad una procedura d’appalto deve essere ritenuta sussistente qualora l’impresa, entro i termini di scadenza del bando, abbia provveduto all’inoltro dell’istanza di definizione agevolata dei carichi tributari pendenti.

Ai fini della valida partecipazione alla procedura, infatti, risulta irrilevante l’eventualità che la predetta condizione possa in futuro venire meno, anche in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte con la definizione.

Questo il principio espresso dal Tar Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 246 dell’11 luglio 2018.

Il d.lgs. 50/2016 prevede, tra i requisiti per partecipare alle gare di appalto pubblico, quello della regolarità fiscale.

Nello specifico, ai sensi dell’articolo 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016, costituisce causa di esclusione l’aver commesso “violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”.

In particolare, sono considerate violazioni gravi quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis D.P.R. n. 602/1973, pari a € 10.000.

La norma prevede che la sanzione dell’esclusione dalla gara non si applica “quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, il recente d.l. 50/2017, relativo alla definizione agevolata regolata dal d.l. 193/2016 (c.d. rottamazione delle cartelle) ha precisato, all’art. 1 quater, che “I certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto di cui all’articolo 80, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di definizione agevolata di debiti tributari ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere effettuata nei termini di cui al comma 2 dello stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa”.

Alla stregua di tale disposizione si deve concludere che sussiste la condizione di “regolarità fiscale” per il concorrente che presenti, entro la data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, un’istanza di definizione agevolata, assumendo l’impegno a provvedere al pagamento del proprio debito con l’erario.

Ai fini dell’accesso alla gara non rileva l’eventualità che la predetta condizione possa in futuro venire meno, anche in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte con la definizione.

 


Richiedi informazioni