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Appalti: per la regolarità fiscale è necessario l’accordo con l’erario per la rateizzazione


La mera presentazione di una istanza di rateizzazione non è sufficiente a determinare una situazione di regolarità contributiva che si produce solo nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate eventualmente accolga la richiesta ammettendo il pagamento dilazionato.

Questo il principio ribadito dal Tar Toscana con la sentenza n. 1518 del 22 novembre, con la quale è stata ritenuta legittima l’esclusione disposta dalla stazione appaltante nei confronti di un concorrente che, a seguito della richiesta di chiarimenti in ordine alla sussistenza delle violazioni tributarie segnalate dalla Agenzia delle entrate, aveva comunicato di aver presentato unicamente una richiesta di dilazione del pagamento.

Come ribadito dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 15/2013, il requisito della regolarità fiscale può dirsi sussistente solo qualora l’istanza di rateizzazione sia stata accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto.

In altri termini, nell’ambito degli appalti pubblici, deve considerarsi in regola con il fisco unicamente il concorrente cui sia stata accordata la rateizzazione, non rilevando, di contro, ai fini della dimostrazione del requisito della regolarità fiscale, la mera presentazione dell’istanza di rateazione o dilazione.


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