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Gare: la certificazione di qualità deve essere posseduta da tutti componenti dell’ATI orizzontale


Nel caso di raggruppamenti orizzontali, i requisiti tecnici di carattere soggettivo, tra i quali deve essere annoverata la certificazione di qualità, devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 606 del 24 gennaio 2019.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva escluso un’ati costituenda dalla gara indetta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, a causa dell’assenza in capo alla mandante del possesso del certificato di qualità ISO 9001:2015, richiesto come requisito di partecipazione dal disciplinare di gara.

I giudici amministrativi hanno ritenuto corretto l’operato della stazione appaltante evidenziando che la certificazione di qualità non copre il prodotto realizzato o il servizio reso, ma attesta semplicemente che l’impresa opera in conformità a determinati standard qualitativi accertati da organismi qualificati.

Pertanto, se la lex specialis non prevede alcuna distinzione, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, tra prestazioni principali e prestazioni secondarie (e dunque tutte le imprese raggruppate eseguono le medesime lavorazioni, non separabili né distinguibili, in termini qualitativi), tutte le imprese componenti il raggruppamento temporaneo devono possedere la certificazione di qualità (Cons. di Stato, sentenza 7 dicembre 2017, n. 5772; Cons. di Stato, sentenza 19 novembre 2014 n. 5695).

Diversamente, risulterebbe vanificato l’interesse della stazione appaltante a conseguire un determinato livello qualitativo delle prestazioni oggetto di affidamento da parte di tutte le imprese componenti il raggruppamento temporaneo.

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