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Certificazione di qualità: trattasi di un requisito soggettivo


La certificazione di qualità, che attesta che un’impresa svolge la propria attività almeno secondo un livello minimo di qualità, è un requisito soggettivo che deve essere posseduto da ciascuna delle singole dittee associate in raggruppamento.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 5695 del 19 novembre 2014.

I giudici amministrativi, aderendo all’orientamento espresso dall’Avcp, hanno chiarito che la certificazione di qualità non può considerarsi in alcun modo un requisito di carattere oggettivo e, quindi, non può essere accertata mediante sommatoria dei requisiti posseduti dalle singole imprese.

In quanto tale deve essere “posseduto da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili” (Avcp, parere n. 254/2008; parere 97/2011; determinazione 2/2012; parere 206/2012).

La certificazione di qualità, infatti, attiene ad uno specifico status dell’imprenditore, l’aver ottemperato a determinate disposizioni normative preordinate a garantire alla stazione appaltante che l’esecuzione delle prestazioni contrattuali avverrà nel rispetto della normativa in materia di processi di qualità.

 


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