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Concessioni TOSAP/COSAP: escluso l’accesso civico se riferite a persone fisiche


Le informazioni di dettaglio sul pagamento della Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), oggi divenuto Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), se riferite a persone fisiche, possono essere escluse dal diritto di accesso civico “generalizzato”, in quanto tale tipologia di atti potenzialmente può rilevare il tenore di vita e la situazione economica personale dei soggetti interessati.

In ogni caso l’amministrazione, nel fornire il diniego alle informazioni richieste, è tenuta a motivare in maniera congrua e completa le ragioni per cui l’ostensione dei dati determinerebbe quel pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali.

Questo quanto chiarito dal Garante della Privacy, con il provvedimento n. 519 del 24 dicembre 2018.

Nel caso di specie era stata presentata una richiesta di accesso volta a ottenere la documentazione relativa a tutte le tasse e i canoni percepiti dal Comune per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.

L’amministrazione aveva disposto un diniego parziale all’accesso, limitandosi a richiamare il provvedimento del Garante n. 382/2018 secondo cui tale tipologia di atti è idonea a rivelare dati di carattere sensibile, in particolare il tenore di vita e la situazione economica personale.

Come ribadito dal Garante, nella risposta negativa o parzialmente tale, l’amministrazione è tenuta a una congrua e completa motivazione.

La motivazione serve all´amministrazione per definire progressivamente proprie linee di condotta ragionevoli e legittime, al cittadino per comprendere ampiezza e limiti dell´accesso generalizzato, al giudice per sindacare adeguatamente le decisioni dell´amministrazione

Inoltre, è necessario distinguere tra persone fisiche o giuridiche.

Tale distinzione è rilevante in quanto le persone giuridiche, gli enti e le associazioni sono sottratte dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, e, dunque, non possono beneficiare della tutela di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013.

Diversamente, laddove la documentazione di cui si chiede l’accesso civico si riferisca a persone fisiche, l’amministrazione è tenuta a valutare l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai documenti richiesti.

Se sei interessato ad approfondire la disciplina dell’accesso generalizzato, iscriviti al seminario di studi “Accesso civico, trasparenza amministrativa e tutela della privacy” in programma a Firenze il 1° marzo 2019.


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