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Accesso civico: escluso per la documentazione riferita al pagamento di tributi


È legittimo negare l’accesso civico alla documentazione inerente il pagamento dei tributi dovuti da parte di soggetti identificati.

Da tali dati, infatti, è possibile ricostruire la posizione tributaria dei contribuenti e, di conseguenza, la loro situazione economica personale.

Questo quanto chiarito dal Garante della Privacy, con il provvedimento n. 382 del 14 giugno 2018.

Nel caso di specie l’ente aveva ricevuto una richiesta di accesso avente ad oggetto la «copia autentica in formato cartaceo per l’immobile di proprietà [di soggetti identificati in atti delle] dichiarazioni IMU- TASI – TARI e rispettive documentazioni dei pagamenti anche di ICI, TARSU, TIA, TARES effettuati prima e dopo [la data] del 23/05/2014».

Il Garante, considerata la tipologia e la natura dei dati e delle informazioni contenute nella documentazione richiesta, ha ritenuto corretto l’operato dell’ente che aveva negato l’accesso, in quanto la relativa ostensione potrebbe comportare ai contribuenti ripercussioni negative, anche sul piano sociale e relazionale, con pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. 33/2013.

Oltretutto non è da sottovalutare il fatto che debba essere tenuta in adeguata considerazione la ragionevole aspettativa di confidenzialità risposta dai contribuenti nei confronti dell’amministrazione e la non prevedibilità delle conseguenze derivanti da questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati personali forniti.


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