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Lavoratore somministrato: escluso l’accesso civico alle presenze, assenze, retribuzione


E’ legittimo negare l’accesso civico ai dati e informazioni personali riferiti ai lavoratori somministrati, relativi a presenze e assenze in servizio nonché al compenso percepito.

Questo quanto chiarito dal Garante della Privacy, con il provvedimento n. 516 del 19 dicembre 2018.

Nel caso di specie una società a totale partecipazione pubblica aveva ricevuto una richiesta di accesso afferente allo svolgimento di una gara di appalto esperita per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

L’istante aveva chiesto di acquisire le fatture emesse dalla Società di somministrazione di lavoro, ogni documento accompagnatorio alle suddette fatture esplicitanti il dettaglio degli importi fatturati per singolo lavoratore somministrato, nonché i fogli di rilevazione delle presenze.

Come ribadito dal Garante, l’ostensione delle informazioni richieste, unita al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può arrecare ai dipendenti, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. 33/2013.

Ciò in quanto la generale conoscenza delle informazioni personali relative alla prestazione lavorativa (presenze, assenze, retribuzione, etc.), potrebbe determinare possibili ripercussioni negative sul piano professionale, personale, relazionale e sociale (conformemente al precedente orientamento del Garante, provvedimento n. 458/2018).

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