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Dati relativi a presenza, straordinari e cedolini dei dipendenti: escluso l’accesso civico


È legittimo negare l’accesso civico ai dati e fogli presenza (cartellini periodici mensili e/o corrispondenti strumenti, anche informatici, di rilevazione delle presenze sul luogo di lavoro) dei dipendenti pubblici, nonché alle informazioni sulle ore di straordinario liquidate.

La predetta documentazione, anche se epurata dai dati inerenti alle assenze per malattia, contiene in ogni caso una estesa gamma di dati e informazioni, particolarmente delicate (ad esempio aspettative, ferie, permessi legge 104/92 o per gravi motivi personali o qualsiasi altra assenza giustificata) e la relativa ostensione può avere ripercussioni negative sul piano personale e sociale del dipendente, consentendo una ricostruzione molto dettagliata della vita e delle abitudini personali.

Questo quanto chiarito dal Garante della Privacy, con il provvedimento n. 458 del 27 settembre 2018.

Nel caso di specie un cittadino aveva presentato una richiesta di accesso volta a ottenere un’ampia documentazione di diversa specie e natura, contenente anche dati e informazioni personali (dati e fogli di presenza di alcuni dipendenti identificati, decreti dirigenziali di nomina, “visti” di registrazione).

Nella richiesta di accesso civico era stata richiamata la sentenza del Tar Napoli n. 5901 del 13 dicembre 2017.

Il Garante ha confermato il provvedimento di diniego opposto dall’amministrazione evidenziando che per i dati e i fogli di presenza dei lavoratori non è previsto alcun tipo di regime di pubblicità e non è possibile considerarli, in alcun modo, come «atti pubblici».

L’ostensione di tali dati può recare un pregiudizio concreto alla sfera morale, relazionale e sociale del lavoratore.

Ciò in quanto la generale conoscenza, da parte di chiunque, delle informazioni relative a tutte le presenze (con relativi orari di entrata e uscita) e alle assenze dal lavoro, nonché delle ore di straordinario effettuato e della relativa liquidazione riportata nel cedolino dello stipendio, può essere idonea a svelare le abitudini personali e di vita del dipendente, e può essere tale da determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei suoi diritti e nelle sue libertà.

Peraltro, con riferimento ai dati contenuti nel cedolino dello stipendio, come evidenziato nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, una «indiscriminata circolazione» dei dati ivi contenuti, siccome in certi casi «utili per accedere a prestiti e finanziamenti», potrebbe «favorire il verificarsi di eventuali furti di identità o di creazione di identità fittizie attraverso le quali esercitare attività fraudolente».

Per completezza il Garante ha ricordato che, in relazione alla dotazione organica, la disciplina statale in materia di trasparenza, prevede la pubblicazione online di specifici dati aggregati privi di dati personali, ovvero la pubblicazione dei «dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico», nonché dei «dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale» (art. 16, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 33/2013).


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