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Gare: differimento dell’accesso solo per le offerte tecniche ed economiche


Il differimento dell’accesso “in relazione alle offerte fino all’aggiudicazione” concerne esclusivamente il contenuto delle offerte tecniche ed economiche, ma non impedisce l’accesso alla documentazione amministrativa contenuta normalmente nella busta A.

Questo il principio ribadito dal Tar Puglia, Bari, con la sentenza n. 1549 del 30 novembre 2018.

Nel caso di specie un operatore economico che aveva partecipato alla procedura di gara aveva proposto istanza di accesso agli atti, in particolare chiedendo, fra i tanti, l’ostensione del verbale relativo all’esame delle “buste telematiche per la verifica della regolarità e della completezza della documentazione amministrativa”, nonché del verbale riguardante la documentazione prodotta da alcuni concorrenti in adempimento del procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016.

Tale istanza di accesso, tuttavia, era stata respinta dalla stazione appaltante, avendo quest’ultima comunicato il differimento dell’ostensione successivamente all’aggiudicazione dell’appalto.

L’articolo 53 del d.lgs. 50/2016 contiene una serie di prescrizioni specifiche in materia di procedure di aggiudicazione.

In particolare tale disposizione prevede il differimento dell’accesso “in relazione alle offerte fino all’aggiudicazione”.

Come già affermato dalla giurisprudenza pronunciatasi sul punto, il differimento previsto dalla norma è limitato alle buste della proposta che contengono le offerte tecniche e economiche.

Al contrario, la norma non impedisce l’accesso alla documentazione amministrativa contenuta normalmente nella busta A, relativa ai requisiti soggettivi dei concorrenti, nonché ai verbali di gara relativi alla fase di ammissione dei concorrenti (TAR Lazio, Roma, sent. n. 8944/2017; Tar Veneto, ordinanza n. 512/2017; Tar Lazio, Roma, sent. n. 3971/2017).

In tal senso depongono l’articolo 29 del d.lgs. 50/2016, il quale detta i principi generali sulla trasparenza e impone la pubblicità di tutti gli atti delle procedure di affidamento sul sito delle stazioni appaltanti, e il comma 3 dell’articolo 76 (nel testo ante correttivo attualmente vigente) che in aggiunta alle pubblicazioni previste dall’art. 29, stabilisce che debba essere dato “avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”.

Nello specifico, per “atti” si devono intendere i verbali di gara relativi alla fase di ammissione dei concorrenti e la documentazione amministrativa utile al fine della verificazione della sussistenza dei requisiti soggettivi dei concorrenti.

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