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Appalti: deve essere consentito l’accesso agli atti della fase di ammissione


L’operatore economico può accedere alla documentazione amministrativa e ai verbali di gara relativi alla fase di ammissione dei concorrenti già nella fase iniziale della procedura selettiva, senza attendere cioè quella finale di aggiudicazione.

Il differimento previsto dall’articolo 53, comma 2, lett. c), del d.lgs. 50/2016 deve intendersi limitato alle sole buste della proposta che contengono le offerte tecniche e economiche.

Questo il principio ribadito dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 8944 del 25 luglio 2017, con la quale è stato confermato che il differimento dell’accesso “in relazione alle offerte fino all’aggiudicazione” concerne esclusivamente il contenuto delle offerte tecnico-economiche, ma non impedisce l’accesso alla documentazione amministrativa contenuta normalmente nella busta A, relativa ai requisiti soggettivi dei concorrenti (Tar Veneto, ordinanza n. 512/2017; Tar Lazio, Roma, sentenza n. 3971/2017).

In tal senso depongono l’articolo 29 del d.lgs. 50/2016, il quale detta i principi generali sulla trasparenza e impone la pubblicità di tutti gli atti delle procedure di affidamento sul sito delle stazioni appaltanti, con l’indicazione, prima dell’intestazione o in calce, della data di pubblicazione sul profilo del committente.

In particolare, per “atti” si devono intendere i verbali di gara relativi alla fase di ammissione dei concorrenti e la documentazione amministrativa, utile al fine della verificazione della sussistenza dei requisiti soggettivi dei concorrenti.

La conoscenza di tale documentazione, infatti, costituisce elemento imprescindibile per l’esercizio del diritto di difesa in relazione al nuovo regime diversificato di impugnazione delineato dall’articolo 120, comma 2-bis, c.p.a., che onera i concorrenti dell’impugnazione immediata delle ammissioni e delle esclusioni.

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